Consumo: congruo termine nella riparazione o sostituzione del bene acquistato
La Corte di Cassazione si è pronunciata rispetto ad un caso riguardante la riparazione dei difetti di una autovettura pagata 22 mila euro.
Dopo l’acquisto, si sono verificati “innumerevoli esorbitanti interventi in garanzia con fermo dell’auto per lunghi periodi”: attestazione dell’esistenza di un vizio originario in relazione al quale erano stati necessari i ricoveri del mezzo presso la concessionaria.
Sul punto, gli Ermellini hanno espresso i seguenti principi di diritto:
-“la denunzia dei vizi da parte del consumatore, anche ai sensi del Codice del Consumo, può essere fatta con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati
– si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data sicché il consumatore deve allegare la sussistenza del vizio mentre grava sul professionista l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità;
– la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore” (Cass. Ord. n. 3695/2022).
Nel Codice del Consumo, però, il “congruo termine” relativo ai cosiddetti rimedi primari NON viene in alcun modo circoscritto.
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