Assicurazione, se la tua auto ha questa targa non devi pagare: nessuno ti può fare una multa | La postilla nella legge nessuno l’ha mai letta
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Assicurazione, ecco quando non scatta l’obbligo di pagamento.
La polizza r.c. auto assicura, in seguito al pagamento di un premio, i danni causati a terzi (chi subisce il danno) dalla circolazione del tuo veicolo. Il premio di assicurazione è l’importo da versare all’Assicurazione per l’acquisto della polizza. È determinato liberamente dalle imprese. Lo puoi versare in un’unica soluzione o mediante rate concordate con la compagnia.
La polizza r.c. auto non copre i danni causati ai soggetti non considerati “terzi” dalla legge. Si tratta, in particolare: del conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a cose e a persone; del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio e del locatario del veicolo concesso in leasing, per danni a cose; del coniuge non legalmente separato, del convivente, degli ascendenti e discendenti e dei parenti e affini entro il terzo grado, dei soggetti sopra indicati, per danni a cose; se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i soggetti sopra indicati, per i danni a cose.
La polizza r.c. auto ha durata annuale ed è vietato il tacito rinnovo: l’impresa non può rinnovare il contratto senza una tua esplicita richiesta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza. La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato pagato il premio, condizione di efficacia dell’attivazione della garanzia.
Puoi sospendere la polizza per i periodi in cui il veicolo non viene messo in circolazione (tipico l’esempio del motociclo nel periodo invernale). In questi casi, devi inviare una richiesta formale alla compagnia. La copertura verrà riattivata dopo una tua comunicazione. Per il periodo di tempo in cui la polizza è sospesa, il veicolo non può circolare e non sei tenuto a versare i premi.
Le deroghe al pagamento
La normativa sull’obbligo di copertura Rc per i veicoli presenta indicazioni chiare: un veicolo tecnicamente idoneo all’uso deve essere assicurato, anche se custodito in area privata, per evitare potenziali danni. Tuttavia, la polizia non sanziona direttamente i veicoli custoditi nei box, a meno che non emergano situazioni specifiche, come furti o richieste di intervento. La deroga è prevista solo per veicoli non idonei all’uso, privi di ruote o motore, o in evidente stato di abbandono. La normativa segue il principio stabilito dalla direttiva UE, che impone l’assicurazione per ridurre i rischi di incidenti con veicoli non coperti.
Le deroghe all’obbligo Rc includono veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, in seguito a cancellazione dal Pra per demolizione o esportazione, e veicoli sottoposti a provvedimenti amministrativi o giudiziari, come confisca, sequestro o sospensione per mancata revisione. In questi casi, eventuali infrazioni sono sanzionate per la specifica violazione, come il fermo amministrativo, che comporta una multa di 1.984 euro e la confisca del mezzo.
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La falsa dichiarazione è un reato
La sospensione dell’utilizzo di un veicolo è ammessa, con possibilità di proroga fino a dieci mesi nell’annualità di polizza, purché comunicata nei termini. La falsa dichiarazione rappresenta un reato. Inoltre, le polizze a libro matricola coprono una pluralità di veicoli specificamente indicati, consentendo il loro deposito in aree a accesso controllato.
Sono esclusi dall’obbligo Rc e-bike, monopattini elettrici e sedie a rotelle, non classificati come veicoli. Tuttavia, il ministero prevede aggiornamenti normativi per includere i veicoli elettrici leggeri in futuro.
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