Segnate la data sul calendario: ce ne siamo liberati | ADDIO IMU: c’è l’esenzione ufficiale e definitiva
Addio IMU per sempre: la novità è ufficiale (sicilianews24.it / ansafoto)
Addio IMU, non ci credeva nessuno e invece è la realtà
L’IMU, acronimo di Imposta Municipale Propria, è un tributo che è stato istituito nel 2011 dal decreto Salva-Italia con il governo Monti. Lo si paga a livello comunale sul possesso di beni immobiliari e, se fino al 2013 è stata applicata anche all’abitazione principale, da una decina d’anni invece su queste non lo si deve versare.
Di fatto, questa è una tassa applicata a chi è proprietario di beni immobili come fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli e dev’essere versata sia dagli effettivi proprietari, sia da chi detiene titoli su quelle aree.
Per pagare l’IMU si deve usare un modello F24 e la si può versare in due rate, pari al 50% dell’imposta annua, o in una rata unica del 100%. Le due rate scadono il 16 giugno ed il 16 dicembre. Ora, però, vi parliamo della novità: vi farà sgranare gli occhi.
Affittuari o proprietari? Chi paga l’IMU
Nel caso in cui si prenda in affitto un’abitazione, una delle domande che vengono è quella riferita all’IMU: a pagarla dev’essere chi ci vive, con un regolare contratto d’affitto o chi la possiede? La nuova IMU, quella che a partire dal 2020 ha assorbito la Tasi, prevede l’esenzione totale per gli inquilini: in passato, invece, a chi viveva nell’appartamento era richiesto il versamento di una parte di tassa.
Entro il 16 giugno 2024, quindi, dovranno pagare tutto l’IMU o il suo 50% solo gli effettivi proprietari di abitazioni diverse dalla prima casa, mentre gli inquilini ne sono esenti. Dal 2020, infatti, TASI e IMU sono diventati una cosa sola: le due tasse avevano regole pressocché identiche, motivo per il quale si è optato per una fusione.
Addio IMU per sempre: la novità è ufficiale (sicilianews24.it / depositphotos)
Tutti gli esonerati
Oltre agli inquilini, ci sono altri soggetti esonerati dal pagamento dell’IMU. Un esempio è quello di proprietari di immobili che risultano occupati abusivamente, purché ci sia una denuncia depositata presso le autorità giudiziarie. Per i comodati gratuiti famigliari, invece, si applica uno sconto del 50%, mentre lo sconto scende al 25% nel caso di immobili locati a canone concordato, purché il contratto sia registrato.
In ogni caso, suggeriamo di controllare le delibere del proprio Comune per verificare l’eventuale appartenenza a categorie di esenzioni straordinarie!
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